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ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTMEDITATION, VIA CARLO FARINI 63 MILANO, CF 9794861015, [email protected]

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Statuto

 

STATUTO ALLEGATO “A”

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita in Milano, via Carlo Farini 63 un’Associazione culturale senza scopo di lucro, ai sensi degli att. 12 – 36 del Codice Civile, denominata Associazione Culturale “Artmeditation”.
ART. 2 – FINALITA’ ASSOCIAZIONE
Nasce come unione spontanea di persone che, in spirito di amicizia e reciproca collaborazione, desiderano promuovere la meditazione supportata dalle arti e le arti terapie per il benessere psicofisico della persona, scambiando esperienze e proponendo attività e momenti di impegno, rivolgendosi a gruppi diversi compresi gli appartenenti alle minoranze svantaggiate, i privati, le aziende, gli enti, le scuole, i disabili, gli ospedali ecc.
Attraverso l’esperienza associativa si intende quindi promuovere e valorizzare l’uso della meditazione supportata dalle arti e le arti terapie per il benessere psicofisico, la crescita personale e interpersonale, individuale o di gruppo attraverso attività didattiche, educative e ricreative volte a favorire la crescita degli individui e condurre alla riduzione dello stress e la sensazione di benessere generali, favorire le relazioni sociali, essere di supporto nell’educazione dei bambini, favorire il clima generale nel campo dell’assistenza alla persona, garantendo la disponibilità e l’accessibilità di un’offerta artistica e culturale. Incoraggiando organizzazioni umanistiche, artistiche, culturali e non solo a rendere il benessere psicofisico parte integrante e strategica del proprio lavoro. Promuovendo la consapevolezza dell’opinione pubblica dei potenziali benefici che derivano dal coinvolgimento nella meditazione e nell’arte. Sviluppare interventi che incoraggiano la partecipazione alle attività interattive per promuovere stili di vita salutari. Favorendo l’inclusione della meditazione e le arti nell’ambito della formazione di educatori, operatori sanitari e della cura in genere per migliorare le loro abilità personali e comunicative. Collaborare con i Ministeri competenti, la Regione Lombardia, le Amministrazioni provinciali e comunali, le Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, le strutture Ospedaliere, le Scuole di ogni ordine e grado, le aziende e gli entri privati.
L’Associazione non svolge attività di culto/religione o la promozione di esse.
L’attività dell’associazione non intende essere un’alternativa alla cura e alla terapia psicologica, ne si propone come suo sostituto.
In particolare gli obiettivi che “Artmeditation” si pone sono:
la promozione e la valorizzazione della meditazione e l’arte in tutte le sue forme. L’abbassamento dei livelli di stress e la tensione dell’individuo percepiti, l’aumento del senso di benessere generale, l’aumento della produttività positiva e la concentrazione, il miglioramento della consapevolezza e la capacità di attenzione, l’acquisizione di tecniche di auto supporto e riconoscimento e gestione delle proprie emozioni con la meditazione e l’arte. L’Associazione, mediante l’uso di attrezzature, dimore storiche, strutture ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o di proprietà) attraverso l’organizzazione e la promozione di attività culturali, artistiche, musicali, teatrali, di animazione e ricreative, ludico-espressive, intende contribuire allo sviluppo, rafforzando i meccanismi per la collaborazione tra i settori della cultura, del sociale e della sanità, stimolando le proprie iniziative, con particolare attenzione per le politiche della Comunità Europea e lo studio e valorizzazione del benessere personale e sociale. L’Associazione potrà avvalersi della collaborazione, del patrocinio e dell’affiliazione con analoghe associazioni italiane ed estere.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione, con la collaborazione di professionisti ed esperti dei vari
settori potrà:
• svolgere iniziative sociali, aziendali, culturali, artistiche, teatrali, musicali, ricreative, di impegno solidaristico e
sociale di promozione del benessere psicofisico e l’incentivazione della meditazione e l’arte
• svolgere iniziative di promozione della meditazione e dei beni artistici, culturali ed ambientali, anche attraverso
l’organizzazione di corsi, stage, concorsi, convegni, seminari, manifestazioni, mostre e rassegne
• promuovere e svolgere attività di ricerca e studio con gruppi, corsi, seminari permanenti e attività di diffusione
culturale, in collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, Conservatori Musicali, Enti ed
Organismi aventi analoghe o complementari finalità istituzionali, anche attraverso specifiche convenzioni e accordi di rilevanza e progettazione in ambito europeo
• contribuire al benessere e la crescita personale dei dipendenti aziendali, favorendone la produttività e la
concentrazione attraverso la predisposizione e l’elaborazione di specifici progetti proposti ad enti pubblici e aziende private
• organizzare incontri di studio in Italia ed all’estero ed ogni attività atta ad approfondire e promuovere lo scambio di esperienze, risultati, studi e ricerche in materia di meditazione, arti, benessere generale
• contribuire al benessere nella crescita personale dei giovani, favorendone l’orientamento personale attraverso la
predisposizione e l’elaborazione di specifici progetti, che prevedano l’attiva partecipazione degli stessi a progetti
proposti ad enti pubblici e scuole di ogni ordine e grado, utilizzando all’uopo specifiche convenzioni ed accordi
• promuovere iniziative mirate all’integrazione della meditazione supportata dalle arti terapie nei processi educativi per il personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalle specifiche istituzioni presenti sul territorio regionale, come anche delle strutture sanitarie
• promuovere attività di meditazione supportata dalle arti terapie per il personale benessere del personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, come anche delle strutture sanitarie, sociali, ecc.
• gestire una biblioteca, una videoteca ed un archivio dei propri studi e risultati
• pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la
pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo, sia in
formato cartaceo che digitale o telematico
• realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento
degli scopi sociali, curandone la distribuzione
• realizzare e/o gestire e/o utilizzare siti Internet, nonché realizzare, produrre e distribuire supporti multimediali tesi a meglio raggiungere le finalità istituzionali e sociali dell’associazione
• svolgere attività in favore di persone svantaggiate ed in stato di bisogno o di necessità nelle enti private e pubbliche e nella sanità
• acquisire e condurre, sia a titolo oneroso che gratuito, strutture di valore artistico ed ambientale, esercitare la
propria attività, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci iscritti.

ART. 3 – DURATA
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
ART. 4 – ASSOCIATI
Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, italiane e/o straniere, residenti in Italia e all’estero,
che condividono le iniziative dell’Associazione e ne approvano lo Statuto.
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.
ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE
1) L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno 1
associato.
2) L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
3) L’iscrizione decorrerà dal giorno in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
4) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso ed ai diritti che ne derivano.
5) Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del
Consiglio Direttivo; si impegna inoltre a versare la quota annuale.
6) La qualità di socio non può essere trasferita a terzi.
ART. 6 – TIPOLOGIE DEGLI ASSOCIATI
a. Associati fondatori: sono coloro che intervenendo nella fase costitutiva danno vita all’Associazione;
b. Associati onorari o benemeriti: sono quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per speciali meriti. Detti
associati sono esentati dal pagamento della quota associativa e possono partecipare al Comitato Scientifico
c. Associati sostenitori: sono coloro che, previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi come
tali dal Consiglio Direttivo e non possono partecipare all’elettorato attivo e passivo.
d. Associati ordinari: sono coloro che, previa domanda di appartenenza all’Associazione, sono ammessi come tali
dal Consiglio Direttivo, partecipando attivamente all’attività associative.
ART. 7 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) Tutti gli associati, di cui all’articolo precedente, al momento dell’ammissione, dispongono del diritto di
partecipazione nelle assemblee associative;
2) Sono eleggibili alle cariche socialigli associati che abbiano almeno 2 anni di iscrizione all’associazione. Sono
esclusi dalle cariche sociali i soci sostenitori.
ART. 8 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
1) Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per i seguenti motivi:
a. perdita di uno o più requisiti sulla base dei quali è avvenuta l’ammissione;
b. dimissioni volontarie. Ove le dimissioni siano ricevute dall’associazione entro trenta giorni dalla
notizia dell’aumento delle quote o della deliberazione di un contributo associativo straordinario da
parte del Consiglio Direttivo, le dimissioni avranno l’effetto di liberare chi le comunichi dall’obbligo
di corrispondere la quota aumentata e/o il contributo predetto.
c. morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalle scadenze del versamento richiesto della quota
associativa;
d. radiazione per gravi motivi deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio
Direttivo, pronunciata contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o
commetta gravi violazioni del codice etico adottato dall’associazione.

2) Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria
degli associati. Nel corso di tale assemblea, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina
degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
3) L’associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del
contributo associativo per tutto l’anno in corso. Sono valide le dimissioni se presentate entro il 30 ottobre di
ciascun anno solare precedente rispetto all’espressione della volontà di dimettersi, diversamente in mancanza
sarà intesa come tacito rinnovo.
4) L’associato radiato non può essere più ammesso.
ART. 9 – ORGANI
1) Gli organi associativi sono:
a. l’Assemblea generale degli associati;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. Vicepresidente e Tesoriere
e. il Segretario;
f. il Revisore dei conti, se nominato.
2) Gli organi associativi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

ART. 10 – ASSEMBLEA
Premesso che ogni associato esprime un voto indipendentemente dall’ammontare della quota associativa versata:
1) L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2) La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo
degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono
l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Inoltre
l’assemblea deve essere obbligatoriamente convocata ove ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio
Direttivo.
3) L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire
la massima partecipazione degli associati.
4) Sono valide le assemblee anche telematiche sempre che si possa visualizzare e verificare l’identità dei
presenti.
ART. 11 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE
1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con
il versamento della quota annua.
2) Ogni associato può rappresentare esclusivamente in assemblea ordinaria, per mezzo di delega scritta, non più
di un associato. In assemblea straordinaria non valgono le deleghe.
ART. 12 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1) La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà, almeno 15 giorni prima, mediante invito per posta
ordinaria, o posta elettronica o fax all’ultimo indirizzo comunicato dall’associatoall’Associazione. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle
materie da trattare.
2) L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio associativo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per
l’esame del rendiconto preventivo per l’esercizio in corso.
3) Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito
all’approvazione degli eventuali regolamenti associativi, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza
dei presenti.
5) L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6) L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7) Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce inoltre le modalità e l’ordine delle votazioni.
8) Di ogni assemblea si dovrà redigere l’apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se
nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
ART. 13 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
1) L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
2) L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3) In seconda convocazione, tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria, saranno validamente
costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seconda convocazione non può essere effettuata lo stesso giorno della prima.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o
posta elettronica certificata o Fax all’ultimo indirizzo comunicato dall’associato all’Associazione
almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
2) L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
a. approvazione e modificazione dello statuto associativo;
b. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c. scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
3) Non si considerano valide in tale assemblea straordinaria, le deleghe attribuite ad altri associati.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti scelti tra gli associati con un minimo di tre fino ad un massimo di cinque, eletti dall’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
2) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3) In caso di parità il voto del Presidente o del facente funzione è determinante.
4) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha
presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
5) Almeno 1 terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere
composto dagli associati fondatori. Detta prescrizione opera solo nel caso in cui vi sia un numero sufficiente di
associati fondatori che si dichiarino disponibili ad assumere le funzioni.
6) Il Consiglio Direttivo inoltre potrà assume personale, ove dovesse presentarsene la necessità.
7) Tra i poteri del Consiglio Direttivo rientrano a titolo esemplificativo: intervenire in atti di acquisto e vendita di cose mobili in genere; eseguire qualsiasi operazione finanziaria e bancaria; emettere e girare assegni sui conti correnti dell’Associazione; assumere e licenziare impiegati ed operai; e sottoscrivere contratti in genere.
ART. 16 – DIMISSIONI
1) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri,
i rimanenti provvederanno alla cooptazione. La cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea
ordinaria e i consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Diversamente
il Presidente deve convocare l’assemblea.
2) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART.17 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità procedurali.
ART. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle proprie finalità e secondo
le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b. predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
c. fissare, su proposta del Presidente, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
d. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;
e. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
f. procedere all’inizio di ogni anno associativo alla revisione dell’elenco degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso
contrario;
g. deliberare l’ammissione di nuovi associati;
h. deliberare l’eventuale nomina degli associati benemeriti;
i. deliberare le prestazioni di servizi agli associati con le relative norme e modalità;
j. eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.
2) Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dagli associati e non.
3) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, di regola per alzata di mano, in base al numero dei
presenti.
ART. 19 – IL PRESIDENTE
1) Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli potrà quindi
rappresentarla in tutti gli atti, contratti e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituti
privati, pubblici e qualsivoglia non strettamente qui menzionato.
2) Cura l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari, cura altresì la predisposizione del rendiconto
economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi
dell’Assemblea degli associati.
3) Il Presidente in caso di urgenza può assumere, sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti di
competenza del consiglio stesso; detti provvedimenti dovranno poi essere sottoposti a ratifica del Consiglio. La
ratifica dovrà essere inserita nell’ordine del giorno della convocazione del C.D. successiva a detti
provvedimenti.

ART. 20 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza.
ART. 21 – IL SEGRETARIO E TESORIERE
1) Spetta al Segretario:
a. redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
b. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
2) Spetta al Tesoriere:
a. tenere la contabilità ed i libri associativi;
b. provvedere alla liquidazione delle spese con il concorso del Presidente;
c. tenere la cassa;
d. provvedere al pagamento delle spese liquidate.
3) Le pezze giustificative di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono
munite della firma del Presidente.
ART. 22 – IL REVISORE DEI CONTI
1) Ove ritenuto necessario, o divenuto obbligatorio per norma di legge, l’Associazione nominerà un revisore scelto
tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
2) L’incarico del revisore dei conti avrà la durata di anni cinque. Il revisore potrà essere rieletto.
3) Il revisore partecipa di diritto alle adunanze dell’assemblea degli associati con facoltà di parola, ma senza diritto di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri; rilascia pareri sui bilanci.
ART. 23 – IL RENDICONTO
1) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale economico-finanziario dell’Associazione, sia preventivo che
consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la
situazione patrimoniale / economico / finanziaria dell’associazione.
2) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3) Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
ART. 24- COMITATO SCIENTIFICO
1) Il Comitato scientifico, che è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona da lui delegata, è
composto da esponenti delle pubbliche Istituzioni, del mondo della cultura, della scienza, delle arti o da
cittadini, italiani e stranieri, distintisi in modo particolare nella sfera della promozione culturale e sociale che
aderiscano alle finalità dell’Associazione. I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta
del Presidente o di uno dei membri del Consiglio stesso. Il Comitato svolge attività di studio, consulenza e
progettazione e formula proposte al Consiglio per la realizzazione dei fini statutari. Il Comitato può richiedere
al Consiglio Direttivo di avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti del Centro.
ART. 24 – ANNO ASSOCIATIVO
L’anno associativo e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il
primo anno terminerà al 31 dicembre dell’anno 2023.
ART. 25 – PATRIMONIO
Tutte le entrate ed i proventi dell’attività dell’Associazione sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono in alcun modo, neppur indiretto, essere divise e/o distribuite tra i Soci.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell’Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
I mezzi finanziari occorrenti per il conseguimento dello scopo associativo sono
a) quote associative ordinarie;
b) contributi supplementari o straordinari;
c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
d) erogazioni liberali e oblazioni;
e) contributi di enti pubblici e privati;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività di vendita di prodotti e piccoli gadget in genere, connesse agli scopi istituzionali;
h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondie attività commerciali occasionali, connesse alla
necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
Il consiglio direttivo potrà decidere di accantonare una parte degli avanzi di gestione in virtù di progetti associativi precedentemente stabiliti.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti conformandosi ad essi, evitando attività riservate e vietate.
I versamenti al fondo di dotazione dell’Associazione sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, potrà farsi luogo a rimborso di quanto versato.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1) Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute
in via esclusiva di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo
con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.
2) Il Collegio Arbitrale deciderà pro bono et aequo senza formalità di procedura entro il termine di giorni novanta
dall’avvenuta accettazione dell’incarico da parte del terzo arbitro.

ART. 27 – SCIOGLIMENTO
1) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale degli associati, convocata in seduta

straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale
straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata
da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2) L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale
residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 28– NORMA DI RINVIO
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le specifiche norme del Codice Civile e delle normative di legge.

 

 

 

Consenso

Acquistando la tessera associativa chiedo di essere ammesso come socio ordinario.
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